FORUM Associazione A.M.C. - Leggi argomento - invalidità a cosa serve?

 




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invalidità a cosa serve? 
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Iscritto il: venerdì 7 gennaio 2005, 16:41
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Messaggio invalidità a cosa serve?
scusate, una volta che si ottiene l'invalidità del 5% cosa ce ne facciamo?


lunedì 27 marzo 2006, 20:52
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Per le, eventauli, agevolazioni di legge.
Pensa che nel lontano 1977 (se ricordo bene, ma controllo) a me è stata data una invalidità del 50%, poi la normativa è cambiata.

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Giuseppe Giannattasio
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martedì 28 marzo 2006, 8:31
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Messaggio richiesta invalidità
scusate io vorrei chiedere l'invalidità civile non tanto per avere soldi o cose varie quanto piuttosto una riduzione dell'orario di lavoro che per me si svolge costantemente davanti ad un terminale. c'è qualcuno che l'ha chiesta recentemente e con quali risultati?


mercoledì 6 dicembre 2006, 13:22
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E' una domanda interessante...avevo fatto un pò di ricerca per scoprire qcosa ma non ero approdata a nulla visto che parlavano sempre di questo cinque per cento ma a cosa serva non sono riuscita a capirlo! :(
A me è stata consigliata a scuola la 104 ma anche lì non so tanto bene cosa comporti...e sinceramente per ora non mi sono informata....però capisco perfettamente il tuo problema...durante le vacanze scolastiche se riesco vedo di approfondire un pò sul versante 104... :wink:

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Marta

Siamo tutti angeli con un'ala soltanto...solamente abbracciandoci riusciremo a volare!

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mercoledì 6 dicembre 2006, 18:38
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Scusa la mia ignoranza ..,.

Ma cosa è la 104???

CIao Francesco

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Francesco

La mente che si apre ad una nuova idea non ritorna mai alla dimensione precedente


mercoledì 6 dicembre 2006, 19:34
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La legge 104 è quella che consente ad un cittadino che ha un parente invalido al 100% di usufruire di tre giorni al mese di permessi retribuiti per garantire assistenza al parente bisognoso.
NON è applicabile per una eventuale riduzione di lavoro.
Comunque appena rientro in ufficio potrò dare maggiori chiarimenti, mi informo all'ufficio personale, oppure appena vado a Roma vedo di informarmi direttamente al ministero della salute.

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Giuseppe Giannattasio
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giovedì 7 dicembre 2006, 10:10
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Nel caso una persona possa dimostrare di non poter svolgere per motivi di salute (e l'invalidità del 5% per il chera potrebbe essere un'ottimo motivo) una certa attività avrebbe diritto ad ottenere dal suo datore di lavoro l'assegnazione ad altra mansione ...c'è un "però" ..su questo argomento, per poter far valere davvero questo diritto:

ci vuole:

a) un contratto di lavoro a tempo indeterminato

b) lavorare per un'impresa ke abbia almeno 12 dipendenti

c) accettare, eventuali riduzioni di categoria/stipendio per il passaggio a mansioni eventualmente meno qualificanti e/0 meno retribuite.

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roberta


giovedì 7 dicembre 2006, 16:07
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In realtà io avevo sempre sentito parlare della 104 da colleghi che la avevano per motivi familiari, come genitori anziani o figli con handicap...non pensavo che potesse riguardarmi. Poi un mesetto fa una collega di un'altra scuola che non vedevo da tempo, per giunta rappresentante sindacale, a cui ho raccontato il mio problema cade dalle nuvole e mi dice "Ma sei pazza!!! Perchè non hai chiesto la 104? Fallo subito!!!".... :(

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giovedì 7 dicembre 2006, 17:04
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grazie per le informazione che mi avete dato effettivamente io ho due dei requisiti richiesti per cambiare attività. però non ho capito bene quali sarebbero per noi i vantaggi qualora chiedessimo la 104.
Comunque io adesso farò la domanda alla quale aggiungerò la cartella clinica in cui certifico che in passato ho avuto anche la meningite e tutti i miei acciacchi vediamo a quanto arrivo! :D


lunedì 11 dicembre 2006, 12:24
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In bocca al lupo e facci sapere!!!! :wink:

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lunedì 11 dicembre 2006, 16:39
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Messaggio legge 104 - definizione di stato di gravità
Legge 104/92

Art. 3.

Soggetti aventi diritto.

1. é persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

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roberta


lunedì 11 dicembre 2006, 17:28
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Messaggio legge 104 - agevolazioni per disabili in stato di gravità
Legge 104/92 – Art. 33

Tra i quesiti che ci pervengono quotidianamente da, lavoratori, delegati sindacali, membri di Associazioni e da singoli cittadini, questi spesso riguardano l’applicazione dell’art.33 della legge 104/92 (permessi retribuiti a favore di lavoratori disabili in stato di gravità o familiari di persone handicappate cui prestano assistenza).

Per meglio comprendere la complessità del problema e chiarire alcuni aspetti si è deciso di trattare l’argomento in un capitolo specifico. Nel corso di questi anni l’INPS, il Ministero del Lavoro e il Consiglio di Stato sono intervenuti diverse volte a chiarire o puntualizzare i vari aspetti applicativi.

Preliminarmente occorre inquadrare l’argomento con alcune premesse di carattere generale e che l’art. 33 da per acquisite :

Tutte le agevolazioni previste dalla legge 104/92 (quindi anche quelle contemplate dall’art.33) sono a favore di disabili cui sia riconosciuto di essere in "stato di gravità" (art.3 della legge 104/92) . Riconoscimento che, si badi, non sempre è direttamente collegato al grado d’invalidità riconosciuto, infatti la legge 104/92 (art. 4) stabilisce che a decretare lo stato di gravità sia la commissione prevista dalla legge 295/90 art.1 (commissione deputata al riconoscimento dell’invalidità civile) , integrata da un operatore sociale e da uno specialista della patologia di cui il disabile è portatore.
I permessi (giornalieri o mensili) previsti dall’art.33 commi 1, 2,3,6 sono retribuiti con lo stesso criterio previsto per l’astensione al lavoro per maternità (legge 1204/71 art.7 , legge 903/77 artt.7 e 8- legge 53/2000 art.19). Da rilevare che l’art. 19 della legge 53/2000 ha stabilito di riconoscere, ai fini pensionistici, la contribuzione figurativa, onde evitare che i lavoratori che godono dei permessi fossero penalizzati ai fini pensionistici. Questa ultima disposizione, però, ha creato alcuni problemi interpretativi in alcuni enti pubblici. Nell’ordinamento pubblico, infatti, il permesso retribuito è incompatibile con la contribuzione figurativa. L’errore di questi enti è consistito nel considerare letteralmente il termine "retribuito" senza tenere conto della sentenza del Consiglio di Stato (1611/92) che ha precisato ……………non tanto di retribuzione qui si tratta, quanto d’indennizzabilità. Indennizzo che, a parere del Consiglio di stato è effettuato sulla base dell’art.. 10 L. 1204/71 e L. 423/93.
I permessi di cui al comma 6 dell’art. 33 (lavoratori disabili) possono essere usufruiti da tutte le categorie di disabili (invalidi civili, ciechi, sordomuti, invalidi del lavoro, invalidi per servizio, invalidi di guerra).
Ricordiamo che dall’entrata in vigore della legge 104/92 l'INPS ha emanato diverse circolari (vedere alla fine di questi appunti l’elenco delle circolari), che diverse problematiche sorte nel corso degli anni nell’applicazione dell’art. 33. In particolare, ricordiamo la circolare 133 del 17 Luglio 2000 che condensa tutte le disposizioni precedenti, rivisitate alla luce della nuova legge sui congedi parentali (legge 53/2000 in particolare artt. 19 e 20). Qui di seguito, ne riportiamo alcuni stralci, rimandando per l’approfondimento alla circolare nel suo complesso.

Lavoratori portatori di handicap

Il comma 6 dell’art. 33 della legge 104/92 prevede che il lavoratore disabile cui sia stato riconosciutolo stato di gravità (comma 1 art.4 legge 104/92), possa usufruire alternativamente (art.19 lettera c della legge 53/2000), di due ore di permesso giornaliero o tre giorni ogni mese. Ricordiamo che, è possibile passare dai permessi orari a quelli mensili, a seconda l’esigenza del lavoratore. Cambiamento che, in linea di massima, potrà avvenire da un mese all’altro. Da evidenziare, infine, che la quantità dei permessi orari e mensili sono di 2 ore giornaliere, solo nel caso in cui l’orario di lavoro sia pari o superiore a 6 ore giornaliere. Nel caso di lavoratore a par time verticale (ad orario pieno o ad orario ridotto) limitata ad alcuni giorni del mese, il numero dei giorni di permesso sono ridotti proporzionalmente. Per i lavoratori agricoli vale quanto stabilito dalla circolare 80 del 1995. Possono usufruire dei permessi solo quei lavoratori agricoli occupati con contratto a tempo indeterminato o stagionale, quest’ultimi, con contratto di durata di almeno un mese. Infine, il lavoratore disabile che usufruisce di permessi, stante il suo stato di gravità, non ha diritto ad usufruire dei permessi previsti per il lavoratore che assiste familiare handicappato grave.

Per concludere, il comma 6 onde agevolare i lavoratori disabili, fissano il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina alla propria abitazione e in caso di trasferimento, occorre il suo consenso (naturalmente queste garanzie sono attuabili compatibilmente con le esigenze di servizio o di produzione. Attenzione però, dette esigenze debbono risultare chiaramente, altrimenti potrebbero passare per discriminazione!!!).

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lunedì 11 dicembre 2006, 17:30
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Messaggio legge 104 - agevolazioni per disabili in stato di gravità
Legge 104/92 – Art. 33

Tra i quesiti che ci pervengono quotidianamente da, lavoratori, delegati sindacali, membri di Associazioni e da singoli cittadini, questi spesso riguardano l’applicazione dell’art.33 della legge 104/92 (permessi retribuiti a favore di lavoratori disabili in stato di gravità o familiari di persone handicappate cui prestano assistenza).

Per meglio comprendere la complessità del problema e chiarire alcuni aspetti si è deciso di trattare l’argomento in un capitolo specifico. Nel corso di questi anni l’INPS, il Ministero del Lavoro e il Consiglio di Stato sono intervenuti diverse volte a chiarire o puntualizzare i vari aspetti applicativi.

Preliminarmente occorre inquadrare l’argomento con alcune premesse di carattere generale e che l’art. 33 da per acquisite :

Tutte le agevolazioni previste dalla legge 104/92 (quindi anche quelle contemplate dall’art.33) sono a favore di disabili cui sia riconosciuto di essere in "stato di gravità" (art.3 della legge 104/92) . Riconoscimento che, si badi, non sempre è direttamente collegato al grado d’invalidità riconosciuto, infatti la legge 104/92 (art. 4) stabilisce che a decretare lo stato di gravità sia la commissione prevista dalla legge 295/90 art.1 (commissione deputata al riconoscimento dell’invalidità civile) , integrata da un operatore sociale e da uno specialista della patologia di cui il disabile è portatore.
I permessi (giornalieri o mensili) previsti dall’art.33 commi 1, 2,3,6 sono retribuiti con lo stesso criterio previsto per l’astensione al lavoro per maternità (legge 1204/71 art.7 , legge 903/77 artt.7 e 8- legge 53/2000 art.19). Da rilevare che l’art. 19 della legge 53/2000 ha stabilito di riconoscere, ai fini pensionistici, la contribuzione figurativa, onde evitare che i lavoratori che godono dei permessi fossero penalizzati ai fini pensionistici. Questa ultima disposizione, però, ha creato alcuni problemi interpretativi in alcuni enti pubblici. Nell’ordinamento pubblico, infatti, il permesso retribuito è incompatibile con la contribuzione figurativa. L’errore di questi enti è consistito nel considerare letteralmente il termine "retribuito" senza tenere conto della sentenza del Consiglio di Stato (1611/92) che ha precisato ……………non tanto di retribuzione qui si tratta, quanto d’indennizzabilità. Indennizzo che, a parere del Consiglio di stato è effettuato sulla base dell’art.. 10 L. 1204/71 e L. 423/93.
I permessi di cui al comma 6 dell’art. 33 (lavoratori disabili) possono essere usufruiti da tutte le categorie di disabili (invalidi civili, ciechi, sordomuti, invalidi del lavoro, invalidi per servizio, invalidi di guerra).
Ricordiamo che dall’entrata in vigore della legge 104/92 l'INPS ha emanato diverse circolari (vedere alla fine di questi appunti l’elenco delle circolari), che diverse problematiche sorte nel corso degli anni nell’applicazione dell’art. 33. In particolare, ricordiamo la circolare 133 del 17 Luglio 2000 che condensa tutte le disposizioni precedenti, rivisitate alla luce della nuova legge sui congedi parentali (legge 53/2000 in particolare artt. 19 e 20). Qui di seguito, ne riportiamo alcuni stralci, rimandando per l’approfondimento alla circolare nel suo complesso.

Lavoratori portatori di handicap

Il comma 6 dell’art. 33 della legge 104/92 prevede che il lavoratore disabile cui sia stato riconosciutolo stato di gravità (comma 1 art.4 legge 104/92), possa usufruire alternativamente (art.19 lettera c della legge 53/2000), di due ore di permesso giornaliero o tre giorni ogni mese. Ricordiamo che, è possibile passare dai permessi orari a quelli mensili, a seconda l’esigenza del lavoratore. Cambiamento che, in linea di massima, potrà avvenire da un mese all’altro. Da evidenziare, infine, che la quantità dei permessi orari e mensili sono di 2 ore giornaliere, solo nel caso in cui l’orario di lavoro sia pari o superiore a 6 ore giornaliere. Nel caso di lavoratore a par time verticale (ad orario pieno o ad orario ridotto) limitata ad alcuni giorni del mese, il numero dei giorni di permesso sono ridotti proporzionalmente. Per i lavoratori agricoli vale quanto stabilito dalla circolare 80 del 1995. Possono usufruire dei permessi solo quei lavoratori agricoli occupati con contratto a tempo indeterminato o stagionale, quest’ultimi, con contratto di durata di almeno un mese. Infine, il lavoratore disabile che usufruisce di permessi, stante il suo stato di gravità, non ha diritto ad usufruire dei permessi previsti per il lavoratore che assiste familiare handicappato grave.

Per concludere, il comma 6 onde agevolare i lavoratori disabili, fissano il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina alla propria abitazione e in caso di trasferimento, occorre il suo consenso (naturalmente queste garanzie sono attuabili compatibilmente con le esigenze di servizio o di produzione. Attenzione però, dette esigenze debbono risultare chiaramente, altrimenti potrebbero passare per discriminazione!!!).

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lunedì 11 dicembre 2006, 17:33
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Utente anziano
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Iscritto il: giovedì 16 giugno 2005, 14:29
Messaggi: 388
Messaggio circolare inps su legge 104 e seguenti
Questo è l'indirizzo del sito dove si trova la circolare con tutti i rimandi etc...

http://www.edscuola.it/archivio/norme/c ... 33_00.html

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roberta


lunedì 11 dicembre 2006, 17:35
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Iscritto il: giovedì 10 febbraio 2005, 0:58
Messaggi: 154
Località: Sardegna - Prov.CA
Messaggio 
Ciao ; sul link che hai postato il comma 6 parla d'altro :

Il comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/92 prevede, tra l'altro, che la persona handicappata che lavora può "usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3 (rispettivamente, permessi "ad ore" e permessi "a giorni").

Siccome mi interessa ..... sono io che sbaglio (nel senso che ho guardato male ?)o si tratta di un altro comma ?

Ciao ... Grazie !
PS
al volo , adesso, ho trovato:
Sempre ai sensi dell'art. 33, i familiari che possono godere dei permessi lavorativi hanno diritto, ove possibile con l'organizzazione del datore di lavoro, a scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e a non essere trasferite in altra sede senza il proprio consenso.
.... purtroppo parla dei "familiari" ... bisogna vedere se la cosa é applicabile anche al "singolo" interessato .....

Nessuno qui col KC é mai ricorso alla legge 104/92 ?

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Cane sciolto ... mordo raramente.


lunedì 11 dicembre 2006, 23:46
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